Condotta ed esecuzione dei lavori
Idoneita' delle opere provvisionali (Rif. art.7 D.P.R. 164/1956 Allestimento delle opere provvisionali
Devono essere obbligatoriamente:
- allestite con buon materiale ed a regola d' arte;
- proporzionate ed idonee allo scopo;
- conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro;
Qualunque sia il tipo si deve provvedere:
- alla loro revisione;
- all' eliminazione di quelli non piu' ritenuti idonei.
SCAVI E FONDAZIONI
Indicazioni generali
Prima dell’esecuzione degli scavi si deve verificare la natura del terreno, l’eventuale presenza di condotte e cavi interrati, quindi e adattare alle sue caratteristiche le modalità di condotta delle opere e l’impiego dei mezzi di lavoro:
- effettuazione di scavi a mano;
- utilizzazione di mezzi meccanici (pale, scavatori, ecc.).
- le aperture esistenti nel suolo e nei pavimenti dei luoghi di lavoro o di passaggio, comprese fosse e pozzi;
- in caso di impossibilità ad attuare le misure tali aperture devono essere opportunamente segnalate;
- obbligo di dotare di barriera o parapetto normale le aperture che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta con dislivelli > mt. 1,00;
- consentiti parapetti di altezza >= mt. 0,90 per le finestre, qualora non vi siano condizioni di pericolo in relazione al lavoro eseguito nel locale.
Scavi a mano
Criteri generali
Durante l’esecuzione di scavi a mano è necessario prevedere ed evitare rischi di franamento, adottando le opportune cautele:
- tenere conto della natura del terreno e adeguare l’inclinazione delle pareti dello scavo in funzione dell’angolo di attrito dello stesso terreno;
- prevedere un adeguato puntellamento o rivestimento delle pareti di scavo;
- evitare lo scalzamento alla base delle pareti di scavo;
- evitare la presenza di operai sul fondo di scavi con profondità > mt. 1,50÷2,00 ed in cui possano verificarsi cedimenti.
E' importante evitare che non vi sia presenza di gas nelle trincee, cunicoli, fogne, ecc., provvedendo a:
- ventilazione preventiva;
- sorveglianza esterna;
- dotare i lavoratori di mezzi personali di protezione;
- assicurare i lavoratori con cinture di sicurezza e fune di salvataggio.
Il soffocamento può avvenire non solo per il seppellimento della testa della persona, ma anche per lo schiacciamento dei polmoni dovuto alla pressione che la massa di terra può esercitare sul torace.
Scavi a macchina
Durante l' esecuzione degli scavi a macchina occorre evitare che vi sia presenza di personale:
- all'interno dell'area di scavo;
- sul ciglio dello scavo;
- nel raggio di azione del macchinario.
- allontanare operai o terze persone che sostino in prossimità dell’area di scavo e/o in posizione pericolosa;
- impedire che vi siano operai o terze persone che prestino aiuto all’azione della benna con macchina in movimento;
- controllare che non vi siano cavi o condutture interrati nell’area di scavo;
- utilizzare macchine operatrici dotate di telaio o cabine resistente al ribaltamento;
- servirsi di personale addestrato per la manovra e l’uso delle macchine operatrici.
- armature di sostegno adeguate nel caso di scavi di pozzi e trincee di profondità > mt. 1,50, qualora il terreno non dia sufficienti garanzie di stabilità;
- sporgenza delle tavole di rivestimento dal bordo degli scavi = cm. 30;
- armature adeguate:
- negli scavi dei cunicoli, da applicare gradualmente con il procedere dello scavo, con esclusione di quelli all’interno di roccia;
- negli scavi delle sottomurazioni, che possono interessare fondazioni di fabbriche e manufatti posti in vicinanza; - infissione dei pali di fondazione da eseguire con adeguate precauzioni per evitare scuotimenti di terreno e conseguenti danni alle opere e lavoratori;
- pozzi di fondazione di profondità > mt. 3,00 muniti di robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
- sono vietati;
- qualora siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
- obbligo di adottare adeguate misure per scavi entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere per pericoli derivanti da presenza di gas o vapori tossici, asfissianti od esplosivi, e in relazione ad eventuali infiltrazioni di sostanze pericolose dovute a:
- natura geologica del terreno,
- vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie,
- vicinanza di stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti, condutture del gas; - in caso di impossibilità di ventilazione e bonifica completa dello scavo, è fatto obbligo:
- di dotare gli operai di apparechi respiratori (consentite le maschere respiratorie in presenza di accertate condizioni dell’ambiente e di continua ed efficace ventilazione, sempre che si lavori almeno in coppia),
- di dotare gli operai di cinture di sicurezza collegate con funi di salvataggio tenute all’esterno da addetti alla sorveglianza,
- di mantenere il contatto continuo fra operari e sorveglianza; - bonifica obbligatoria, in presenza di gas esplosivi, mediante idonea ventilazione, con obbligo di lavorare almeno in coppia;
- con presenza ulteriore di gas dopo la bonifica è fatto divieto di utilizzare apparecchi che possono provocare esplosioni (a fiamma libera, corpi incandescenti, o altro suscettibile di provocare l’incendio).
Fondazioni
Fondazione di opere di cantiere E’ necessario tenere conto della resistenza del terreno per l’esecuzione delle fondazioni delle opere provvisionali di cantiere quali ponteggi, gru, montacarichi, silos, ecc. Considerate le sollecitazioni a cui sono sottoposti tali manufatti e la possibilità di inumidimento del terreno, possono verificarsi cedimenti o crolli. Per motivi di sicurezza nella condotta dei lavori è necessario provvedere alla costruzione di piastre di fondazione o plinti su cui appoggiare le suddette opere.
Fondazioni degli edifici in costruzione
L’esecuzione delle fondazioni degli edifici in costruzione deve essere condotta prestando attenzione:
- ai rischi di cedimento del terreno;
- al tipo di macchinario da impiegarsi;
- limitare, per quanto possibile, la presenza degli operari all’interno delle zone di scavo.
PONTEGGI ED IMPALCATI
Indicazioni generali
Ponteggi ed opere provvisionali (Art. 16 D.P.R. 164/1956):
nell’escuzione di lavori ed opere effettuate ad altezza > mt. 2,00, è fatto obbligo:
- di utilizzare ponteggi regolamentari o impalcature costruite in modo da evitare i pericoli di caduta di cose o persone o anche crolli.
L’installazione e l’uso dei ponteggi devono essere effettuati tenendo conto dell’obbligo:
- di realizzare l’appoggio dei ponteggi in modo stabile sul terreno;
- di effettuare il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi sotto la sorveglianza del capo cantiere ed utilizzando apposite cinture di sicurezza collegate a fune di trattenuta;
- di assicurare adeguatamente i ponteggi alla costruzione almeno ogni due piani di ponteggio ed ogni due montanti
- di vietare sui ponteggi, o altre opere provvisorie, il deposito di materiali che non si utilizzino sul momento.
- carico di sicurezza richiesto per gli elementi metallici non inferiore a quello indicato nell’autorizzazione ministeriale;
- aste costituite da tubi senza saldatura;
- piastra di base al piede del montante di superficie = cmq. 18, collegata al montante e di adeguato spessore;
- controventatura adeguata in senso in senso longitudinale e trasversale;
- giunti metallici di resistenza non inferiore a quella delle aste;
- a giunto serrato due ganasce non devono essere a contato con il bullone;
- le parti costituenti il giunto di collegamento devono essere riunite fra loro in modo solido e permanente, evitando distacchi accidentali.
Imbragatura (già definita cintura di sicurezza) (Art. 10 D.P.R. 164/1956): - Deve riportare il marchio CE
- Obbligatoria, quando non sia possibile disporre di impalcati di protezione o parapetti, nei lavori presso:
- cornicioni,
- sui tetti,
- sui ponti sviluppabili a forbici e simili,
- su muri in demolizione,
- su lavori analoghi;
- fune di trattenuta assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa a parti stabili delle opere fisse o provvisionali;
- fune e tutti gli elementi costituenti la cintura di sicurezza di sezioni tali da resiste alle sollecitazioni derivanti da un’eventuale caduta del lavoratore
- ramponi e cintura di sicurezza obbligatori nei lavori su pali.
- montaggio delle opere sotto la sorveglianza diretta di un preposto.
- accoppiati, con sovrapposizione >= mt. 1,00, leggermente inclinati verso la costruzione;
- montanti singoli per impalcature di altezza <= mt. 8, per impalcature ad altezza > mt. 8, ammesi montanti singoli solo per gli ultimi sette metri di altezza.
- piedi dei montanti saldamente fissati al terreno;
- altezza montanti >= mt. 1,20 rispetto al piano dell’ultimo impalcato;
- distanza dei montanti consecutivi <= mt. 3,60 (se maggiore richiesto calcolo di verifica a firma di ingegnere o architetto);
- ancoraggio alla costruzione per almeno ogni 2 piani di ponteggio e ogni due montanti, con disposizione degli ancoraggi a rombo.
- divieto di utilizzo dei ponti di servizio come deposito materiali ed attrezzi che non siano da impiegare nei lavori;
- entità dei carichi sempre inferiore alla portata consentita del ponteggio;
- gli spazi di deposito materiali devono consentire il passaggio e i movimenti necessari per l’esecuzione dei lavori.
- evitare che si verifichi una aumento anche localizzato o temporaneo dei carichi sugli impalcati.
Per evitare un sovraccarico pericoloso degli impalcati, che ne potrebbe causare la rottura, è necessario:
- non di correre per evitare l’azione dinamica sulle tavole;
- evitare assembramenti di persone sulle stesse tavole;
- depositare eccessive quantità di materiale.
Il passaggio fra ponteggi affiancati o fra i vari piani di uno stesso ponteggio devono essere agevoli e sicuri, e realizzati:
- con passerelle regolamentari;
- scale fisse;
- rampe.
Norme particolari ai ponteggi metallici (Art. 38 D.P.R. 164/1956):
- tavole dell’impalcato fissate ai traversi in modo da impedire lo scivolamento sugli stessi;
- divieto di gettare dall’alto elementi metallici del ponte;
- divieto di salire e scendere lungo i montanti;
- valgono, per quanto applicabili le norme relative ad i ponteggi in legno.
E obbligatorio prevedere al di sotto dei ponti di lavoro un sottoponte di sicurezza, che deve essere costruito come il ponte di lavoro e posto a distanza <= mt. 2,50 dal ponte principale.
Per evitare la possibilità di caduta di materiali all’esterno del ponteggio, è necessaria la costruzione di impalcati inclinati, denominati anche mantovane o parasassi, e/o l’apposizione di reti di protezione.
Sottoponti (Art. 27 D.P.R. 164/1956):
- obbligo del sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, per impalcati e ponti di servizio posto a distanza <= mt. 2,50;
- é consentita l’omissione del del sottoponte di sicurezza:
- in ponti sospesi e in ponti a sbalzo,
- per lavori di manutenzione e riparazione di durata <= 5 giorni.
- obbligo di installare un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, di larghezza utile >= mt. 1,20, nelle costruzioni di strutture in conglomerato cementizio armato, posto in corrispondenza al piano raggiunto:
- quando non si è provveduto all’erezione di normale impalcatura con montanti dal piano del terreno,
- prima di iniziare l’erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali; - sporgenza massima delle armature di sostegno del cassero <= cm. 40, dal filo del fabbricato;
- l’impalcato o il ponte a sbalzo costruito al piano sottostante, può essere utilizzato come sottoponte; • obbligo di installazione dell’impalcato di sicurezza (parasassi) in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento sottostanti;
- possibilità alternative:
- utilizzare una chiusura continua in graticci, di adeguata resistenza, sul fronte del ponteggio;
- segregare l’area sottostante.
- obbligo di difesa adeguata dei posti di lavoro e passaggio dalla caduta e dall’investimento di materiali;
- obbligo di adozione di altre misure o cautele adeguate, in caso di impossibilità di realizzare la difesa con i mezzi tecnici.
Il posizionamento e proporzionamento consigliabile per il ponte di sicurezza da utilizzare per lavori da eseguire nei cornicioni può essere quello di seguito indicato:
- quota del piano dell’impalcato sotto il cornicione <= cm. 30;
- larghezza oltre il filo di gronda del piano dell’impalcato >= cm. 60;
- altezza della tavola fermapiede (o arresto inferiore): almeno fino all’incontro della verticale col prolungamento della linea di pendenza della falda del tetto;
- bordo superiore del parapetto >= cm. 50 sopra il filo di gronda;
- distanza fra i correnti <= cm. 30÷35.
Il posizionamento e proporzionamento consigliabile per gli impalcati inclinati (parasassi o mantovane) può così essere sintetizzato:
- la base dell’impalcato inclinato deve essere applicata all’altezza del solaio di copertura del piano terreno;
- la sporgenza sul piano orizzontale deve essere >= mt. 1,50;
- lo sviluppo sul piano verticale deve essere >= mt. 1,50;
- il piano dell’impalcato deve essere "imbragato" al ponteggio con tiranti fissati ai piedritti e alla aste di supporto delle tavole della mantovana.
Le reti di raccolta devono essere sorrette da mensole e tiranti metallici.
Ponteggi in legno
Tutti gli elementi costruttivi e costitutivi del ponteggio in legno devono essere mantenuti e conservati in perfetta efficienza, con divieto di utilizzare quelli non adeguati. I principali elementi costituenti i ponteggi in legno sono quelli di seguito indicati.
Montanti
Sono gli elementi verticali di sostegno dell’insieme del ponteggio; è richiesto che abbiano, fra l’altro, le seguenti caratteristiche:
- adeguata resistenza alle tensioni cui sono sottoposti;
- essere posati a distanza reciproca <= mt. 3,60;
- altezza oltre il piano di gronda dell’edificio servito >= mt. 1,20.
Correnti
Sono gli elementi orizzontali longitudinali di collegamento dei montanti che fungono da sostegno dell’insieme del ponteggio; è richiesto che abbiano, fra l’altro, caratteristiche di adeguata resistenza alle tensioni cui sono sottoposti, essere posati a distanza verticale consecutiva <= mt. 2,00, sovrapposti fra loro e solidamente fissati ai montanti.
Correnti (Art. 21 D.P.R. 164/1956):
- appoggio e fissaggio obbligatorio:
- su grattelli di legno inchiodati ai montanti,
- assicurati ai montanti con fasciatura di piattina di acciaio dolce e chiodi forgiati; - collegamento alternativo:
- con grattelli in ferro,
- con doppio giro di catena metallica (agganciaponti); - consentite legature con funi di fibra tessile;
- estremità dei correnti consecutivi dello stesso impalcato obbligatoriamente sovrapposte e in corrispondenza dei montanti.
Sono gli elementi orizzontali, posti generalmente perpendicolari alla costruzione, e che di solito fungono da sostegno dell’impalcato; è richiesto che abbiano, fra l’altro, adeguata resistenza alle tensioni cui sono sottoposti ed essere posati a distanza reciproca <= mt. 1,20.
Traversi (Art. 22 D.P.R. 164/1956):
- montaggio perpendicolare al fronte della costruzione;
- impalcature costituite da una sola fila di montanti:
- appoggio sulle murature di un estremo del traverso >= cm. 15,
- secondo estremo assicurato al corrente; - distanza massima consecutiva fra due traversi <= mt. 1,20.
E’ l’insieme delle tavole che costituiscono il piano di lavoro vero e proprio, con le tavole che devono essere ben appoggiate (eventualmente anche fissate) agli elementi strutturali del ponteggio (traversi, ecc.); è richiesto che abbia, fra l’altro, le seguenti caratteristiche:
- adeguata resistenza alle tensioni cui sono sottoposti;
- essere costituito da tavole di adeguata sezione.
- Le tavole di piani di calpestio di ponti passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono:
- avere le fibre con andamento parallelo all’asse longitudinale,
- spessore adeguato al carico di sopportare, sempre >= cm. 5 per larghezza cm.20, o cm. 4 per larghezza pari a cm. 30;
- non avere nodi passanti, e avere sezione utile residua >= 90%,
- non avere parti a sbalzo,
- poggiare su quattro traversi (tre per ponteggi metallici);
- estremità sovrapposte, in corrispondenza di un traverso, con sovrapposizione >= cm. 40,
- essere assicurate contro gli spostamenti, ben accostate tra loro e all’opera in costruzione,
- avere distacco massimo consentito dalla muratura <= cm. 20, solo per esecuzione di opere di finitura; - le tavole esterne devono essere a contatto con i montanti.
- impalcati, ponti di servizio, passerelle, andatoie poste ad un’altezza > mt. 2,00 devono essere provviste su tuti i lati verso il vuoto di un robusto parapetto, costituito da:
- uno o più correnti paralleli all’intavolato, con margine superiore a quota >= mt. 1,00 dal piano di calpestio;
- tavola fermapiede di altezza >= cm. 20, messa di costa ed aderente al tavolato; - correnti e tavola fermapiede devono:
- lasciare una luce <= di cm. 60, in senso verticale;
- essere applicati dalla parte interna dei montanti; - ponti:
- è necessario "intestare" i ponti; - i bordi di solette poste ad altezza > mt. 2,00 devono essere provviste di robusto parapetto:
- con margine superiore a quota >= mt. 1,00 dal piano di calpestio;
- completo di tavola fermapiede di altezza >= cm. 20. - i bordi di scavi posti ad altezza > mt. 2,00 devono essere provvisti di robusto parapetto:
- con margine superiore a quota >= mt. 1,00 dal piano di calpestio;
- completo di tavola fermapiede di altezza >= cm. 20.
